Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile al fine di evitare pratiche in frode alla legge e incentivare la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. L'adozione e il rispetto delle linee guida di cui al comma 1 costituiscono elemento probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti.